Cosa è la sicurezza sul lavoro
La tematica della sicurezza sul lavoro è estremamente complessa ed articolata, principalmente per la sua importanza nel contesto nazionale e mondiale e per l’estrema eterogeneità dei settori produttivi.
La “sicurezza sul lavoro” è la condizione che assicurare ambienti di lavoro privi di rischi per i lavoratori.

Ovvero la sicurezza sul lavoro è costituita dal complesso di misure di prevenzione e protezione, adottate dal datore di lavoro e dai lavoratori stessi, che prevengono il manifestarsi di eventi incidentali o che minimizzino gli effetti negativi di una eventuale occorrenza negativa.
Ad oggi, la normativa di riferimento per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è il D.Lgs. n. 81 (Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro).
L’81/08 definisce obblighi e doveri di tutte le figure aventi un qualsiasi ruolo all’interno della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal titolare al lavoratore.
Vengono, inoltre, individuate le caratteristiche minime che devono avere gli ambienti di lavoro, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale.
Elemento cardine è la valutazione dei rischi, tramite la quale viene valutato il livello di rischio cui sono soggetti i lavoratori e vengono individuate le misure preventive e protettive da mettere in atto.
Evoluzione normativa della sicurezza sul lavoro in Italia
Dai primi regi decreti alla Costituzione italiana
La sicurezza dei lavoratori è da sempre stata oggetto di analisi e tentativi di regolamentazione.
Basti pensare che Ippocrate, nel IV secolo a.c., studiò la correlazione tra lavoro e malattie ritenendo necessario conoscere il mestiere dei propri pazienti al fine di meglio diagnosticare le loro patologie.
Un primo intervento normativo lo si ha nel 1886 con la legge N. 3657: veniva posto il divieto di lavorare nelle cave, nelle miniere e negli opifici, ai fanciulli di età inferiore ai nove anni e a 12 anni nel caso di lavoro notturno.
Successivamente, una serie di regi decreti istituirono l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali (Legge n. 80/1998) e introdussero il concetto di prevenzione degli infortuni (Regio Decreto n. 230, n. 231 e 232).
Nel 1904 viene istituito l’ Ispettorato del lavoro ed al contempo viene elevata a 14 anni l’età minima per poter lavorare.
Il 1° agosto 1907, fu emanato dal governo Giolitti, con il R.D. n. 636, il Testo Unico delle leggi sanitarie.
Ulteriori regi decreti, alcuni dei quali ancora in vigore, regolamentarono determinati settori quali:
- Regio Decreto n. 157 del 1908 – regolamento generale per la esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie del 1907;
- 1913 – Regio Decreto n. 998 – Igiene del lavoro nei cantieri per opere pubbliche. Venne istituito l’obbligo di avere in cantiere baracche riscaldate, acqua potabile, lavatoi, bagni e docce;
- nel 1927 vennero emanati il Regio Decreto n. 147 di approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici e il Regio Decreto n. 824 riguardante il controllo della combustione e norme di sicurezza per apparecchi a pressione, entrambi ancora in vigore;
- 1928 – Regio Decreto n. 530 – Regolamento generale per l’igiene del lavoro (abrogato nel 1956 dal DPR 303).
- nel 1929, con il Regio Decreto n. 928, venne istituita l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore industriale;
- nel 1930 l’appena emanato “Codice Penale” prevedeva pene per chi rimuove o non installa i presidi antinfortunistici (articoli 437 e 451);
- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”.
Nel 1942 viene emanato il Codice Civile il quale, all’articolo 2087, riporta:
Infine, la Costituzione della Repubblica Italiana del 1947 tutela i diritti dei lavoratori ed in particolare:
Dagli anni 50 alla 626/94
Verso la metà degli anni 50 vengono emanati due decreti che hanno gettato le basi per i più recenti interventi normativi: parliamo del DPR n. 547/55 – Norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e del DPR n. 303/56 – Norme generali sull’igiene del lavoro.

Entrambi i decreti ponevano l’accento sulle misure di protezione dei lavoratori individuando gli obblighi e i doveri in capo alle diverse figure presenti nei luoghi di lavoro (datore di lavoro, lavoratori, etc…). Di estrema importanza è la definizione data di “lavoratore”:
art. 3 DPR 547/55
… lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione …
Ulteriori interventi normativi furono:
- Istituzione del Registro Infortuni con Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958;
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR del 30 giugno 1965 n. 1124);
- Di estrema importanza vi è l’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300):
Articolo 9 – Tutela della salute e della integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
- Alle unità sanitarie locali viene demandato il controllo e la tutela dell’igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (legge n. 833 del 23 dicembre 1978);
- DPR n. 962 del 10 settembre 1982 -disposizioni sulle lavorazioni a rischio cancerogeno con il cloruro di vinile monomero;
- Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 di attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
Decreto legislativo 626/94
Il Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 recepisce in Italia, sebbene con svariati anni di ritardo, otto direttive della europee riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività private o pubbliche.

I principali elementi caratterizzanti la 626/94 erano:
- Definizione delle disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro di applicazione orizzontale a tutti i settori;
- Istituzione del servizio di prevenzione e di protezione
- Indicazione di norme per prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso;
- Viene stabilito l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Consultazione, partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori
- Indicazione dei requisiti dei luoghi di lavoro;
- Indicazioni riguardo le valutazioni dei rischi specifici.
L’importanza e la portata di tale testo fu così elevata da far si che il numero “626” divenisse sinonimo di sicurezza. Basti pensare il “626” venne inserito nel nome di numerosi prodotti e molte aziende lo usarono come parte della loro ragione sociale.
D. Lgs. n. 81/2008
Nel 2008, dopo ben 14 anni dall’emanazione della storica 626, entra in vigore il 15 maggio 2008 il D.Lgs. n. 81 – Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il progetto era estremamente ambizioso: riunire in un unico testo tutta la normativa esistente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ad oggi, sebbene sia stato oggetto di modifiche e integrazioni, è ancora in vigore.
L’81/08 è composto di 306 articoli, divisi in 13 Titoli, e 51 allegati:
- Titolo I: Disposizioni generali
- Titolo II: Luoghi di lavoro
- Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V: Segnaletica di sicurezza
- Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII: Videoterminali
- Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
- Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, biologici…)
- Titolo X: Agenti biologici
- Titolo XI: Atmosfere esplosive
- Titolo XII: Disposizioni penali
- Titolo XIII: Disposizioni finali
Per approfondire
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