Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista altamente esperto e qualificato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui compito è quello di gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP).
Il D.Lgs. 81/08 definisce il responsabile del servizio prevenzione e protezione come segue:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Quando va nominato?
La nomina della nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ricade tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08) il cui mancato adempimento viene punito con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
L’RSPP va nominato in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore o ad esso assimilabile.
Il datore di lavoro può svolgere l’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione nelle seguenti aziende:
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, purchè abbia frequentato un apposito corso obbligatorio di formazione RSPP, nei seguenti casi:
- aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti (esclusi gli impianti a rischio, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive e le altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche);
- nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (computando gli addetti assunti a tempo indeterminato);
- nelle aziende della pesca fino a 20 addetti,
- in tutte le altre aziende fino a 200 addetti.
In tutti gli altri casi o nei casi in cui il datore di lavoro non abbia le competenza per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, deve essere nominato un professionista abilitato che può essere una persona interna (RSPP interno) o esterna all’azienda (RSPP Esterno) in possesso di idonei requisiti. L’Ing. Salvatore Neglia può svolgere il ruolo di RSPP esterno per tutte le realtà aziendali.
Quali sono i compiti del RSPP?
I compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), sono individuati dall’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08, ovvero:
- individuare i fattori di rischio;
- effettuare la valutazione dei rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazione (art. 36 D.Lgs. 81/08).
Requisiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
I requisiti che il RSPP (esterno o interno) è obbligatorio che possegga sono stabiliti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Un primo requisito è inerente il titolo di studio minimo: un RSPP deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre deve essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Deve inoltre aver seguito e superato con successo apposito corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Come nominare un RSPP esterno
La nomina di un RSPP esterno deve avvenire mediante stipula di apposito contratto nel quale il consulente esterno viene designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale. Inoltre il RSPP si impegna ad assolvere i compiti definiti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
Infine, affinché il RSPP esterno possa assolvere ai propri compiti, il datore di lavoro deve impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie di cui all’art. 18, comma 2 edl D.Lgs 81/2008 in merito a:
- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro;
- programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati comunicati all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; nonché i dati relativi alle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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