Cosa è l’alternanza scuola-lavoro
Nata per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, l’Alternanza scuola-lavoro consiste in una metodologia didattica attraverso la quale gli studenti possono consolidare le nozioni teoriche, acquisite durante le classiche lezioni scolastiche, applicandole sul campo.
Inoltre, grazie a momenti di esperienza pratica presso un’azienda, gli studenti acquisiranno competenze facilmente spendibili in ambito lavorativo.
Quadro normativo di riferimento
L’alternanza scuola-lavoro è disciplinata dalla legge 107/2015 (La Buona Scuola) commi dal 33 al 43 e riguarda tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi.
Il comma 33 evidenzia le opportunità lavorative e di orientamento offerte da tale iniziativa avente una durata variabile a seconda degli istituti:
- licei: 200 ore
- istituti tecnici: 400 ore
- istituti professionali: 400 ore
L’alternanza scuola lavoro è un’attività obbligatoria che deve essere svolta da tutti gli studenti a partire dal terzo anno di scuola superiore.
I momenti di alternanza scuola-lavoro possono essere svolti presso:
- imprese ed aziende
- associazioni
- enti culturali
- ordini professionali
- istituzioni
Perché parlare di sicurezza sul lavoro anche per l’alternanza scuola lavoro?
In Italia la sicurezza nei luoghi di lavoro è normata dal D.lgs 81/08 il quale prevede che ogni lavoratore sia appositamente informato, formato e addestrato in relazione all’ambiente di lavoro e alle mansioni da svolgere.
Inoltre, sempre il D.lgs 81/08 definisce lavoratore:
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
D.lgs 81/08 art. 2 co. 1 lettera a
Dalla lettura dell’articolo sopra riportato si evince che anche gli studenti, una volta inseriti all’interno del sistema scuola-lavoro, devono essere considerati quali “lavoratori” e, come tali, soggetti a tutte le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
I progetti di alternanza scuola-lavoro non costituiscono rapporti di lavoro. L’equiparazione studenti/lavoratori va intesa solo dal punto di vista dei diritti e tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che scaturisce da tale condizione.
Formazione generale e specifica
Riguardo alla formazione degli studenti/tirocinanti, bisogna distinguerla in generale e specifica: la parte generale compete alle scuole, mentre la parte specifica compete al datore di lavoro dell’azienda ospitante (D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1).
Nel dettaglio, la formazione specifica da fornire agli studenti che partecipano alle esperienze di Alternanza scuola-lavoro avrà durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Tuttavia, nel caso in cui la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare, tramite apposita convenzione, la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente.
Fonti
Guida operativa per la scuola per le attività di Alternanza scuola lavoro; Manuale INAIL MIUR “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (pagina 233); Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Riguardo la visita medica
Come già delineato nei precedenti paragrafi, gli studenti in alternanza scuola-lavoro sono, a tutti gli effetti di legge, equiparati a lavoratori e pertanto devono essere sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge (art. 41 del d.lgs.81/2008).
La Guida operativa per l’ASL del MIUR, prevede che sia sufficiente la visita medica preventiva da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe:
- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di Alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
Tuttavia, qualora l’azienda ospitante presenti rischi specifici di diverso profilo rispetto l’istituzione scolastica, sarà cura del titolare della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.
La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente”.
Fonte: www.istruzione.it
DPI – Dispositivi di Protezione Individuale
I dispositivi di protezione individuale (abbreviato DPI) sono delle attrezzature atte a proteggere i lavoratori individualmente. Questi dispositivi devono essere forniti ad ogni lavoratore (e quindi anche agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro) al fine di proteggerli da eventuali rischi residui.
Per rischio residuo si intende quel rischio che non può essere rimosso con azioni preventive (ad esempio cambiando le modalità con le quali si effettua una determinata lavorazione o usando attrezzature più sicure) o mediante l’uso di sistemi di protezione collettiva di tutti i lavoratori presenti (ad esempio tettoie, barriere, insonorizzazioni, etc…)
L’individuazione dei DPI da fornire dipende da quali attività vengono svolte in azienda e da quali mansioni andrà a svolgere il lavoratore in questione.
Esempi di dispositivi di protezione individuale sono:
- casco di sicurezza;
- mascherine;
- guanti da lavoro;
- scarpe e stivali antinfortunistici;
- imbracatura anticaduta;
- camici;
- occhiali protettivi;
- etc…
La fornitura dei DPI deve essere regolamentata nell’apposita convenzione o piano formativo. Inoltre è obbligatorio informare e addestrare i ragazzi riguardo il corretto uso dei DPI, la loro conservazione, pulizia e manutenzione. Come ogni obbligo, è necessario documentare l’avvenuta consegna dei DPI e l’aver formato e informato gli studenti riguardo il loro uso.
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