Quando si ha l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale
Il comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nel seguito D.Lgs. n. 81/2008, prevede che i committenti (sia pubblici che privati) eseguano la verifica dell’idoneità tecnico professionale e regolarità contributiva delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi. Inoltre l’allegato XVII definisce nel dettaglio la metodologia con la quale effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte.
Download “Modello verifica idoneità tecnico professionale e regolarità contributiva” Modello-verifica-idoneità-tecnico-professionale-imprese-e-lavoratori-autonomi.docx – Scaricato 3962 volte – 18,55 KBArt. 90 comma 9 D.Lgs. 81/2008
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva87, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Nell’effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale e regolarità contributiva delle ditte dobbiamo distinguere due casi a seconda che l’entità del cantiere sia superiore o inferiore a 200 uomini-giorno o se i lavori comportano rischi particolari.
Cantieri la cui entità presunta è ≥ 200 uomini-giorno e cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’All.XI del D.Lgs. 81.08
Art. riferimento | Documentazione da presentare | Imprese | Lavoratori autonomi |
Allegato XVII pt. 1.a | Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto | si | si |
Articolo 17, comma 1, lettera a); Allegato XVII pt. 1.b | Documento di valutazione dei rischi | si | no |
Decreto ministeriale 24 ottobre 2007; Allegato XVII pt. 1.c | Documento unico di regolarità contributiva | si | si |
Art. 14 del D.Lgs. 81/08; Allegato XVII pt. 1.d | Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi | si | no |
Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA EDILE | si | no | |
Allegato XVII pt. 2.b | Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali | no | si |
Allegato XVII pt. 2.c | Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione | no | si |
Allegato XVII pt. 2.d | Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 | no | si |
Cantieri la cui entità presunta è ≤ 200 uomini-giorno e/o le cui lavorazioni non comportano rischi particolari di cui all’All.XI del D.Lgs. 81.08
La verifica dell’idoneità tecnico professionale in cantieri di modeste dimensioni o che non comportano rischi rilevanti si semplifica di molto prevedendo la possibilità, da parte dei datori di lavoro, di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’All. XVII.
Documentazione da presentare Imprese | Imprese | Lavoratori autonomi |
Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto | si | si |
Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 | si | si |
Autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all’All. XVII del D.Lgs. 81/08 | si | si |
Autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori | si | si |
Come indicato al punto c comma 9 art. 90 D.Lgs. 81/20018, il committente deve trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, la seguente documentazione:
- copia della notifica preliminare (articolo 99 D.Lgs. 81/2008);
- documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui sopra.
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