Cosa è una braga?

La braga è un elemento fondamentale degli impianti idraulici, poiché consiste in un raccordo biforcato di giunzione tra le tubazioni orizzontali (ovvero le parti di tubazione congiungenti gli scarichi sanitari) e le tubazioni verticali (colonne di scarico).

Rottura della braga privata chi paga

In generale possiamo affermare che le tubazioni verticali cui si collegano le braghe sono di proprietà condominiale ai sensi della’art. 117 cc.

Per quanto riguarda le braghe, invece, queste sono di proprietà privata in ragione del fatto che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.

Ruolo dell’amministratore

In condominio può capitare spesso di avere delle infiltrazioni provenienti dal piano superiore a causa della rottura della braga. In questo caso la prima azione che ogni condomino effettua è telefonare all’amministratore lamentando l’accaduto. A questo punto bisogna verificare la reale provenienza delle infiltrazioni al fine di poter correttamente attribuire la spesa inerente la riparazione del guasto e l’eliminazione dei danni.

In caso di infiltrazioni provenienti dalle tubature orizzontali dei singoli appartamenti o in caso di rottura della braga di proprietà del singolo condomino l’unico responsabile dei danni e delle riparazioni è il proprietario di detti impianti.

Inoltre risulta inammissibile il richiamo all’art. 1130 comma 4 c.c., che sancisce l’obbligo dell’amministratore di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio“.

In definitiva chi paga i danni?

Concludendo possiamo affermare che i danni provenienti dalla rottura degli impianti di scarico a partire dalla braga fino al singolo sanitario sono totalmente a carico del condomino proprietario di detti impianti.

Viceversa, qualora il danno dovesse provenire dal tratto di condotta verticale, sarà il condominio a dover risarcire i danni e a riparare il guasto in quanto, quest’ultima risulta essere di proprietà condominiale.

Tuttavia bisogna sempre fare attenzione al punto preciso in cui avviene la rottura.

In particolare, sempre la corte di cassazione con sentenza n. 778 del 19 gennaio 2012 ha considerato condominiale la braga oggetto del contendere in ragione del fato che la rottura è avvenuta al di sotto della diramazione di collegamento con gli impianti del singolo condomino. In altre parole il punto di rottura era localizzato nella porzione verticale della braga, considerata quale congiungimento tra i tratti verticali della colonna.

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Salvatore Neglia

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6 commenti

Armando · 16 Novembre 2021 alle 5:50 pm

Buonasera l’articolo 1117 del codice civile cita : E I RELATIVI COLLEGAMENTI fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini. Quindi se la braga è come si dice un collegamento è a tutti gli effetti condominiale .

Armando · 17 Novembre 2021 alle 3:18 pm

E quindi mi sta dicendo che la braga è condominiale

    Salvatore Neglia · 18 Novembre 2021 alle 4:42 pm

    No la braga afferisce all’appartamento in quanto è subordinata alla presenza di impianti di scarico da collegare. In realtà, volendo essere puntigliosi, si potrebbe ipotizzare condominiale il tratto verticale della braga, mentre privata la biforcazione che va verso l’appartamento.

Castrovinci Antonino · 15 Settembre 2023 alle 12:41 am

Il proprietario dell appartamento sotto stante ha buttato giù una parete e si è ritrovato la mia braga e me la tagliata cosa dovrei fare?

    Salvatore Neglia · 15 Settembre 2023 alle 7:39 am

    In questo caso il proprietario dell’appartamento sottostante ha commesso un reato. Per prima cosa gli invierei, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una diffida a ripristinare la colonna di scarico e la sua braga entro 7 giorni.
    In caso di esito negativo dovrà procedere ad eseguire una denuncia alle forze dell’ordine e agire per vie legali.

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