È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il dlgs n. 222 del 25 novembre 2016 (noto come decreto SCIA 2)  che riscrive molte regole in materia di titoli edilizi.

Il decreto, che modifica profondamente il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico dell’edilizia ed entrerà in vigore l’11 dicembre 2016, individua ulteriori interventi che ricadono nell’edilizia libera, amplia lo spettro di attività rientranti in SCIA (segnalazione certificata inizio attività) ed introduce la segnalazione certificata di agibilità che andrà a sostituire il certificato di agibilità.

Inoltre viene presentata in allegato una corposa tabella (Tabella A), unica per tutto il territorio nazionale, nella quale viene associato per ogni intervento edilizio il titolo abilitativo in cui esso ricade.

Segnalazione-certificata-inizio-attivita'-SCIA-2

Tabella A del decreto SCIA 2

Una delle più importanti innovazioni introdotte dal decreto SCIA 2 è la tabella A tramite la quale viene fatta una corposa e completa analisi dei vari titoli abilitativi necessari per nei vari interventi. Viene di fatto individuato caso per caso quale titolo abilitativo o edilizio bisogna seguire: un grande aiuto per i tecnici e le amministrazioni.

La tabella è divisa in 3 sezioni:

      • Sezione I: Attività commerciali ed assimilabili
      • Sezione II: Edilizia
      • Sezione III: Ambiente

Complessivamente le tre sezioni individuano 105 attività e per ognuna viene riportato:

      • tipologia di attività
      • regime amministrativo in cui ricade: comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione
      • la concentrazione di regimi amministrativi
      • riferimenti normativi

Interventi rientranti in Edilizia Libera

Il decreto SCIA 2 individua gli interventi ricadenti in edilizia libera per i quali non risulta necessaria nemmeno la comunicazione. In particolare le attività di libere sono:

      • Attività n. 1 – Manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
      • Attività n. 2 – Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
      • Attività n. 16 – Manufatti leggeri in strutture ricettive: installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
      • Attività n. 21 – Eliminazione delle barriere architettoniche: interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
      • Attività n. 23 – Attività di ricerca nel sottosuolo: opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
      • Attività n. 24 – Movimenti di terra: movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
      • Attività n.25 – Serre mobili stagionali: serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
      • Attività n. 27 – Pavimentazioni di aree pertinenziali: opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
      • Attività n. 28 – Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici: i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
      • Attività n. 29 – Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza: Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Comunicazione inizio lavori asseverata CILAScia 2

L’articolo 3 del decreto SCIA 2 modifica il dpr 6 giugno 2001, n. 380 aggiungendovi l’articolo 6-bis. Tale articolo introduce la CILA ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato per tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera, non soggetti a SCIA o a permesso di costruire

In tal caso l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

SCIA e permesso di costruire

La SCIA risulta necessaria nei casi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici, interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici e per interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d’uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati

Risulta necessario richiedere il permesso di costruire per attività di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ecc…

Segnalazione certificata di agibilità

Una importante novità del decreto SCIA 2 riguarda l’introduzione della segnalazione certificata di agibilità. Al posto del certificato di agibilità, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori o aventi causa potranno, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori e presso lo sportello unico presentare la segnalazione certificata di agibilità per interventi di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali e sopraelevazioni.

Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

      • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
      • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:

      • attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata;
      • certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del dpr 380/2001 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
      • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77 dpr 380/2001, nonché all’articolo 82;
      • gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
      • dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

ApprofondimentoEdilizia libera: il testo unico edilizia dopo il D.Lgs. Scia 2

Contattami

Per ricevere un preventivo dei servizi da me offerti o avere maggiori informazioni
riguardo i temi trattati nel presente articolo
scrivi una mail all’indirizzo [email protected] o
telefona al +39 371 161 9088

Salvatore Neglia

Ing. Salvatore Neglia opera nel settore Civile/Ambientale offrendo numerosi servizi sia a privati che aziende e proponendo soluzioni tecnicamente ed economicamente performanti, nonché appositamente studiate per le reali esigenze del committente.

0 commenti

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy