Interventi in edilizia libera
Il DPR 380/2001 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 222/2016 noto anche come D.Lgs. Scia 2. In particolare, a seguito di modifiche ed abrogazioni di alcuni comma, l’articolo 6 del testo unico dell’edilizia regolamentante le attività di edilizia libera, riporta gli interventi ricadenti in edilizia libera:
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- interventi di manutenzione ordinaria ovvero quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Ovviamente tutte le opere e gli interventi in edilizia libera devono rispettare le prescrizioni presenti negli strumenti urbanistici comunali, nonché le normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Alcuni esempi
L’elenco sopra riportato e tratto dalla normativa risulta abbastanza chiaro. L’unico punto che può creare un po’ di problemi nel’individuazione degli specifici interventi realizzabili è il primo. Per tale motivo, a titolo esemplificativo, vi riporto una lista di attività ricadenti in edilizia libera e facenti parte degli interventi di manutenzione ordinaria:
riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, infissi, serramenti, controsoffitti e pavimenti. Sono interventi in edilizia libera anche l’aggiunta di apparecchi sanitari ma solo in bagni già esistenti.
all’esterno degli immobili è possibile effettuare interventi di manutenzione su intonaci, infissi, impermeabilizzazioni e cornicioni a condizione che le caratteristiche dei nuovi materiali siano le medesime di quelli già esistenti (colore, forma, ecc…).
Purtroppo, sebbene questi interventi ricadano in edilizia libera, molti comuni richiedono la comunicazione della data di inizio lavori, condizione che fa ricadere di fatto questi interventi nella CIL.
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