Cosa è il rinnovo periodico di conformità antincendio
L’art. 5 del D.P.R. 151/2011 ha introduce la “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” che va a sostituire il vecchio “Rinnovo del CPI”.
In tale rinnovo periodico di conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte lee ventuali SCIA che sono intervenute successivamente.
Asseverazione del professionista antincendi
Entro i termini di scadenza previsti dal D.P.R. 151/2011, il titolare dell’attività dovrà, quindi, presentare al Comando Vigili del Fuoco la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio attestante l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio, nonché il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività, previsti dalla normativa vigente.
Elemento cardine del procedimento è la documentazione che attesta la effettuazione di controlli e verifiche riguardo lo stato dei presidi antincendio. Si tratta di una asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva e per gli elementi di protezione passiva antincendi sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.
In merito agli elementi di protezione passiva bisogna verificare che gli elementi strutturali e/o i prodotti a loro protezione assicurino la resistenza al fuoco di progetto e che questi siano stati sottoposti alle idonee manutenzioni. Dall’asseverazione restano escluse le attrezzature mobili di estinzione.
Il rinnovo periodico di conformità antincendio non prevede solo una dichiarazione da parte del titolare dell’attività, ma necessita di una obbligatoria verifica delle condizioni di sicurezza antincendio estremante dettagliata e operata da un tecnico antincendio abilitato.
Cosa succede se presento l’attestazione di rinnovo oltre i termini?
La ritardata presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rappresenta una espressa violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.
Cosa fare se apporto modifiche alla mia attività?
Le attività mutano nel tempo sia per sopravvenute nuove esigenze di carattere economico/commerciale sia perché sono cambiati i i presupposti iniziali con i quali si era avviata l’attività.
Ai fini antincendio dobbiamo distinguere le modifiche alle attività in tre categorie:
- Rilevanti ai fini antincendio, senza aggravio delle condizioni di sicurezza;
- Rilevanti ai fini antincendio, con aggravio delle condizioni di sicurezza;
- Non rilevanti ai fini antincendio.
Nel caso di modifiche rilevanti senza aggravio, risulta necessario presentare una nuova SCIA con dichiarazione di non aggravio delle condizioni di sicurezza.
Se le modifiche comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza, bisogna procedere con la redazione e presentazione al Comando di un nuovo progetto di prevenzione incendi e di una nuova SCIA antincendio (secondo le modalità previste dal DPR 151/2011 per le categorie A, B e C).
Infine, se le modifiche non dovessero essere rilevanti ai fini antincendio e di sicurezza è obbligatoria la sola comunicazione in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio.
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