Le procedure per la prevenzione degli incendi (normate dal DPR 151/2011) prevedono che tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi debbano presentare apposita SCIA antincendio. Il DPR 151/2011 classifica ogni attività soggetta ai controlli antincendio in tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto; inoltre, a seguito della semplificazione degli adempimenti antincendio, vengono previste procedure diversificate sulla base del rischio.
Cosa è la SCIA antincendio
La SCIA antincendio (segnalazione certificata inizio attività) rappresenta una comunicazione che il titolare dell’attività inoltra al Comando dei vigili del fuoco per poter avviare la propria attività (soggetta ai controlli dei VVF).
Questa segnalazione certificata di inizio attività va presentata una volta ultimati i lavori di adeguamento dell’attività alla normativa antincendio secondo quanto indicato dal progettista.
La SCIA antincendio, più che come un documento a se stante va considerato come un fascicolo contenente tutta la documentazione prevista quale:
- progetto antincendio;
- certificazioni dei materiali impiegati;
- dichiarazioni di corretta posa in opera;
- dichiarazioni di conformità degli impianti;
- certificazioni di resistenza al fuoco;
- asseverazione redatta da un professionista antincendio attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- etc…
Il nuovo Regolamento (D.P.R. n. 151/2011) ha introdotto il principio di proporzionalità, diversificando gli adempimenti amministrativi tenendo conto del rischio dell’attività (ovvero del settore in cui opera e della sua dimensione).
Tutte le attività vengono, quindi, suddivise in tre categorie (A, B, C) a complessità e dimensione crescente.
Attività di Categoria A, B e C
Le attività di Categoria “A” sono attività a basso rischio di incendio e che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica. Inoltre sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e dotate di norme tecniche di riferimento standardizzate.
In Categoria “B” vi rientrano tutte quelle attività a medio rischio di incendio e media complessità. Vi rientrano anche quelle attività che, sebbene presentino un basso rischio di incendio, non hanno normativa tecnica di riferimento.
Le attività di Categoria “C”, infine, sono quelle a elevato rischio e ad alta complessità tecnica e gestionale.
Procedure antincendio
Le procedure da seguire per avviare una attività soggetta ai controlli antincendio si differenziano a seconda della categoria in cui questa rientra.
Per le attività di Categoria A non è necessario richiedere ne il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ne il parere preventivo prima di realizzare i lavori. Una volta realizzato il progetto antincendio da parte di un tecnico abilitato e terminati i lavori di adeguamento alle norme antincendio, bisogna presentare apposita SCIA antincendio (segnalazione certificata inizio attività) al Comando con allegato il progetto. Entro i successivi 60 giorni, l’attività potrebbe essere oggetto di visita ispettiva da parte del Comando, il quale potrebbe vietare la prosecuzione dell’attività se dovesse riscontrare delle carenze.
Per le attività di Categoria B risulta obbligatorio chiedere al Comando il parere di conformità del progetto antincendio. Ottenuta la conformità del progetto alle norme antincendio è possibile eseguire i lavori di adeguamento, terminati i quali, si potrà procedere alla presentazione della SCIA antincendio e all’avvio dell’attività. Anche in questo caso i controlli sono a campione.
Le attività più complesse, ovvero quelle ricadenti in Categoria C, la procedura si complica ulteriormente. Occorre, infatti, chiedere il parere di conformità presentando il progetto al Comando dei vigili del fuoco di riferimento. Ottenuto parere positivo si possono realizzare i lavori di adeguamento e presentare la SCIA antincendio, dando inizio all’attività. Per queste attività i controlli sono sistematici e non a campione. Solo in caso di esito positivo del controllo il Comando rilascerà il Certificato di prevenzione incendi.
Rinnovo Periodico
Ogni 5 o 10 anni va inoltrata al Comando domanda di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 151/2011. Nel rinnovo periodico il titolare dell’attività deve dichiarare l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio e che risultino verificate tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA antincendio che sono intervenute successivamente.
La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
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