Chi è il Coordinatore della sicurezza?

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è una figura nata col D. lgs. 626/94 e che ora trova definizione nel Testo unico sulla sicurezza 81/08 (il cui ultimo aggiornamento risale a Maggio 2017).

Quella del coordinatore della sicurezza è una ruolo abbastanza complesso ed articolato come, d’altro canto è estremamente complessa la tematica della sicurezza nei posti di lavoro e in particolare nei cantieri edili. Possiamo scindere il coordinatore della sicurezza in due figure:coordinatore della sicurezza cantieri scavi

  • coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
  • coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Al CSP spetta, in accordo col progettista e col committente, la pianificazione e organizzazione della sicurezza nel cantiere, prima che questo venga istituito.

Il suo compito è quello di prevedere tutti i rischi delle singole lavorazioni, nonché le possibili interferenze che queste potrebbero avere tra di loro, cercando il più possibile di minimizzarli e gestirli al meglio.

Il CSE ha il compito di verificare che vengano attuate tutte le disposizioni presenti nel piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza (POS) delle varie aziende. Inoltre al CSE spetta l’aggiornamento del PSC in relazione all’evoluzione dei lavori.

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC): documento redatto dal coordinatore della sicurezza nel quale viene gestita la sicurezza in cantiere

Il coordinatore della sicurezza nel D. Lgs. 81/08

Nel testo unico sulla sicurezza 91/08 al “Titolo IV: cantieri temporanei o mobili”:

Art. 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori […].

Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

  • Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, […], adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo di […] in relazione all’evoluzione dei lavori […];
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle […] prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. […];
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, nei casi in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l’esecuzione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.

Quando deve essere nominato il Coordinatore della sicurezza?

L’articolo 90 dell’81/08 definisce chiaramente quando deve essere nominato il coordinatore per la sicurezza. In particolare questa figura risulta obbligatoria:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione,
  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  • nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (ad esempio una lavorazione viene sub-appaltata in corso d’opera).

Domande frequenti riguardo la nomina del coordinatore della sicurezza

coordinatore della sicurezza carpenteriaSe in cantiere prima entra una ditta che monta il ponteggio e solo quando questa ha terminato entra un’altra ditta per effettuare le lavorazioni devo comunque nominare un coordinatore della sicurezza? Si anche in questo caso è obbligatorio poiché l’articolo 90 comma 3 dell’81/08 parla di presenza anche non contemporanea di più ditte.

Se non nomino il coordinatore anche quando obbligatorio cosa rischio? La mancata nomina del coordinatore della sicurezza comporta, per il committente o il responsabile dei lavori, l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Quando devo nominare il coordinatore della sicurezza? Il coordinatore va nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

Il coordinatore della sicurezza deve coincidere col progettista o direttore dei lavori? No, possono coincidere ma non è assolutamente previsto tale obbligo.

Posso affidare l’incarico di CSP e CSE allo stesso professionista? Il generale le figure del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione possono essere svolte da due professionisti diversi, come possono essere ricoperte dalla medesima persona. Tuttavia generalmente la prassi nei cantieri privati è quella di nominare un unico professionista.

Quali sono i requisiti professionali del coordinatore della sicurezza

Essendo un ruolo estremamente complesso e delicato, un professionista per essere nominato coordinatore della sicurezza deve soddisfare i seguenti requisiti professionali:

  • uno dei seguenti requisiti:
    1. laurea magistrale in ingegneria nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
    2. laurea triennale in ingegneria o architettura, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
    3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
  • attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.

L’Ing. Salvatore Neglia è altamente qualificato come coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE).

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Categorie: Sicurezza

Salvatore Neglia

Ing. Salvatore Neglia opera nel settore Civile/Ambientale offrendo numerosi servizi sia a privati che aziende e proponendo soluzioni tecnicamente ed economicamente performanti, nonché appositamente studiate per le reali esigenze del committente.

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