A seguito del comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011) i fabbricati rurali non possono più essere registrati al Catasto terreni, obbligando i proprietari di tali fabbricati a registrare gli stessi al Catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA.
Conseguenze per gli inadempienti
Nel caso in cui non si provvedesse a regolarizzare l’accatastamento del fabbricato rurale, tale immobile verrà iscritto al catasto fabbricati da parte degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.
Con tale procedura, interamente a carico dei proprietari dei fabbricati rurali, l’Agenzia del territorio provvederà alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate e alla definizione della relativa rendita (comma 14-quater dell’art. 13 del D.L. 201/2011).
Sanzioni e ravvedimento operoso
Nel caso in cui non si provveda a regolarizzare la registrazione catastale di un fabbricato rurale si incorre in sanzioni che vanno da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro.
Tuttavia è possibile accedere al “Ravvedimento operoso”, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, beneficiando di una risparmio sulle sanzioni che si riducono ad 1/6 del minimo: ovvero 172 euro.
Procedura da seguire
Nel caso di fabbricati rurali ricadenti nell’obbligo di registrazione al catasto dei fabbricati, la procedura da seguire prevede la nomina di un tecnico abilitato il quale provvederà ad aggiornare il CT (tipo mappale), ed effettuare la dichiarazione DOCFA, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale.
Elenco dei fabbricati rurali soggetti all’obbligo di regolarizzazione
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile un elenco dei fabbricati rurali non ancora regolarizzati. che ancora si trovano nella situazione descritta.
Contattami per sapere se un fabbricato in tuo possesso è presente nell’elenco dei fabbricati da regolarizzare.
Quali fabbricati sono esclusi?
Non tutti i fabbricati sono soggetti a tale obbligo. Tuttavia, nel caso di immobili esenti da tale procedura risulta necessario effettuare una specifica segnalazione.
I fabbricati non aventi l’obbligo di registrazione al catasto fabbricati sono:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
Contattami
Per ricevere un preventivo dei servizi da me offerti o avere maggiori informazioni
riguardo i temi trattati nel presente articolo
scrivi una mail all’indirizzo [email protected] o
telefona al +39 371 161 9088
0 commenti