Cosa è l’Autorizzazione Unica Ambientale?

Il decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.) n. 59/2013, ovvero il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“, è uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Tramite il d.P.R. 59/2013 si è voluto semplificare il carico di adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle imprese così da ridurre i costi relativi alla richiesta delle autorizzazioni ambientali.autorizzazione_unica_ambientale_aua_torrefazione

L’AUA è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale:

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

La domanda per il rilascio di uno o più titoli abilitativi precedentemente elencati, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata dai gestori degli impianti al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente (cioè la provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale) e ai soggetti competenti (ndicata dalla normativa regionale) e ne verifica in accordo con l’autorità competente la correttezza formale.

Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Le verifiche di correttezza formale si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale il gestore dell’impianto è tenuto a presentare le integrazioni richieste entro entro il termine fissato dall’autorità competente, superato il quale l’istanza è archiviata. È fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare.

Rinnovo dell’AUA

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata.autorizzazione_unica_ambientale_aua_scarico_atmosfera

Se le condizioni d’esercizio sono rimaste immutate è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente.

Presentata la domanda di rinnovo l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione a meno che

  • le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  • nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Modifiche

Se si intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto, bisogna darne comunicazione all’autorità competente la quale si deve esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali può procedere all’esecuzione della modifica.

Nel caso di modifiche ritenute sostanziali dall’autorità competente, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, l’autorità competente ordinerà al gestore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Chi sono io destinatari di tale procedimento?

I destinatari del provvedimento sono le categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ovvero le microimprese, le piccole e
medie imprese nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Un impianto produttivo non soggetto all’AIA é pertanto soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 Articolo 2: [Individuazione della categoria delle PMI]

  1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
    1. hanno meno di 250 occupati, e
    2. hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
  2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
    1. ha meno di 50 occupati, e
    2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
    1. ha meno di 10 occupati, e
    2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Chi non è soggetto ad AUA?

Sono esclusi tale provvedimento

a) gli impianti soggetti ad AIA (impianti di cui all’allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006);

b) i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell’art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013).

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non soggetti a AIA e VIA, in quanto già soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03.

Durata dell’AUA

L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data del suo rilascio.

Lo studio di ingegneria Ing. Salvatore Neglia offre consulenza alle aziende che debbano predisporre le pratiche necessaria all’autorizzazione unica ambientale o intendano verificare l’assoggettabilità dei loro impianti all’AUA.

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Salvatore Neglia

Ing. Salvatore Neglia opera nel settore Civile/Ambientale offrendo numerosi servizi sia a privati che aziende e proponendo soluzioni tecnicamente ed economicamente performanti, nonché appositamente studiate per le reali esigenze del committente.

2 commenti

Laura Liberati · 10 Marzo 2024 alle 3:07 pm

Gentile ingegneria, sono un architetto e opero tra le Marche e il Lazio. Recentemente ho svolto un’attività molto complessa soprattutto per la cattiva amministrazione pubblica con la quale ho avuto a che fare. Ho richiesto una autorizzazione unica ambientale per un’attivita agricola in una zona tutelata, che comprende un ristorante e di circa 10 camere per i turisti, (circa 2 anni e mezzo per l’ottenimento), una nia nuova, e una nuova scia commerciale per cambio societario.

Le attività si sono svolte e sono arrivate tutte a compimento ma non ho idea di quale possa essere il mio onorario.

Vorrei per quanto possibile avere da lei un ordine di grandezza, ho provato a fare un calcolo con il dm 2016 ma non sono arrivata a nessuna conclusione.

    Salvatore Neglia · 10 Marzo 2024 alle 5:42 pm

    Dare una risposta al suo quesito è estremamente complesso poiché non conosco i dettagli delle attività che ha dovuto svolgere ne gli eventuali accordi economici in essere con la committenza, ne i prezzi di mercato nella sua zona.
    In linea di massima potrebbe orientarsi attorno ai 1.500 € per titolo abilitativo oltre oneri di legge.
    Se ha dovuto partecipare a riunioni e conferenze di servizio può aggiungere una quota di onorario a vacazione.
    A ciò deve aggiungere eventuali onorari per la realizzazione di opere e/o impianti necessari all’ottenimento dell’AUA per i quali Lei ha eseguito progettazione e DL. Mi riferisco ad esempio a impianti di depurazione, trattamento aria, insonorizzazione, etc…

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