Attestazione di prestazione energetica: dal CNI un documento a garanzia di un servizio di alta qualità.
L’assenza di tariffe nel settore privato combinata ad una sempre più pressante concorrenza tra professionisti ha portato allo svilimento della figura del certificatore energetico e ad una conseguente riduzione della qualità del servizio reso nella redazione dell’attestazione di prestazione energetica (APE).
L’estremizzazione di tale fenomeno ha portato molti certificatori ad offrire la propria professionalità a prezzi estremamente bassi, molto lontani dal reale valore di mercato della prestazione resa. Risulta ovvio che per poter redigere una attestazione di prestazione energetica a prezzi così competitivi, il professionista incaricato dovrà per forza di cose ridurre la qualità del servizio reso, incorrendo il rischio di produrre un documento non conforme e lontano dal reale stato di fatto dell’immobile.
Il C.N.I. (consiglio nazionale degli ingegneri), nella seduta di Consiglio del 24/02/2016, ha approvato un documento (redatto dal gruppo di lavoro Energia del CNI, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede) tramite il quale vengono delineati i compiti e gli obblighi del professionista al fine di garantire un alto livello di qualità della prestazione resa.
In particolare, secondo quanto indicato da questo documento, il servizio di attestazione della prestazione energetica deve comprendere le attività di seguito riportate:
- Attività preliminari:
- informativa del soggetto certificatore
- incarico del soggetto certificatore
- Procedura di attestazione della prestazione energetica:
- determinazione della prestazione energetica:
- esecuzione di un rilievo in situ e di una eventuale verifica di progetto
- reperimento e scelta dei dati di ingresso
- applicazione del corretto metodo di calcolo
- espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria
- individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
- Classificazione dell’edificio
- Redazione dell’attestato di prestazione energetica
- determinazione della prestazione energetica:
- Registrazione e consegna dell’attestato di prestazione energetica
Inoltre il certificatore deve presentare al committente tutte le informazioni caratterizzanti la prestazione in termini di qualità e costo specificando chiaramente l’obbligatorietà del sopralluogo e l’eventuale necessità di prove supplementari.
Possiamo scindere l’attività di redazione dell’attestazione della prestazione energetica a seconda che riguardi edifici esistenti o di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti. Di seguito sono riportate le indicazioni, estratte da detto documento, nei due casi prima citati.
Edifici esistenti
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.
Sono previste le seguenti attività:
- sopralluogo obbligatorio;
- raccolta di tutta la documentazione esistente:
- documenti catastali,
- anno di costruzione,
- nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore (ove disponibili),
- elaborati grafici eventualmente disponibili;
- verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della congruità con l’esistente;
- produzione di documentazione fotografica, se richiesta negli attestati;
- raccolta delle informazioni stratigrafiche di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
- raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
- raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto):
- schede tecniche dei generatori,
- tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata,
- tipologia degli utilizzatori,
- tipologia degli eventuali accumuli,
- presenza di fonti di energia rinnovabili,
- ogni altra documentazione utile;
- acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici.
Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione di prestazione energetica offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell’attestato di qualificazione energetica;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Sono previste le seguenti attività:
- raccolta della documentazione progettuale:
- disegni di progetto,
- permesso di costruire o altri titoli abilitativi,
- nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori impianti,
- elaborati grafici impiantistici,
- documentazione progettuale energetica,
- ogni altra documentazione utile;
- produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli Attestati;
- verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente;
- raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati.
Nel caso in cui non siano disponibili dati sufficienti alla redazione dell’attestazione di prestazione energetica, questi dovranno essere ricavati mediante rilievo in situ, previa segnalazione al committente della necessità di una prestazione aggiuntiva.
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